Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1965 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1965 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARTUSA FEDERICO AIETA N. IL 02/02/1977
avverso la sentenza n. 1941/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di ARTUSA Federico Aieta è manifestamente infondato.
Contesta il ricorrente la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato si
era prescritto prima della sentenza della Corte ‘Appello .
In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod.
attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve
aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata (art.
157 co 2 c.p.).
Il DIOP è stato ritenuto colpevole di ricettazione commessa il 30.12.2006 come indicato
dallo stesso ricorrente, la prescrizione, pari ad anni 10 non si era pertanto ancora
verificata alla data della sentenza della Corte d’Appello ( 18.7.2011) e non si è ancora
verificata.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
pen. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza