Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19649 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19649 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARI SAVERIO nato il 17/07/1984 a FERRARA

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lazzari Saverio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un sinistro
stradale.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
non tiene conto della satisfattiva e

giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha richiamato l’entità del tasso alcolemico,
prossimo al limite di cui alla lett. b), e la elevata pericolosità della condotta di guida,
osservando, con argomentazioni corrette e incensurabili dal punto di vista logico, che, a causa
dell’evidente stato di alterazione della conducente, l’auto da questi condotta aveva invaso
l’opposta corsia e urtato altro veicolo. Lo scostamento rispetto al minimo edittale, dunque, è
stato congruamente motivato in ragione della gravità della condotta. Orbene, in relazione
all’adeguatezza della pena appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di
legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante gravità
che rendono l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

La doglianza è manifestamente infondata perché

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