Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19648 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19648 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
VITTONE CLAUDIO nato il 04/05/1967, avverso la sentenza del
05/06/2013 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore di Parigi Maria Alessandra avv.to Stefano Castrale che
ha concluso per il rigetto o inammissibilità del ricorso;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 05/06/2013, la Corte di Appello di Torino, in
riforma della sentenza pronunciata in data 08/11/2011 dal giudice
monocratico del tribunale della medesima città, assolveva PARIGI Maria
Alessandra dal reato di appropriazione indebita della contabilità e delle
relative scritture della Iet s.n.c. di Sappa Francesco e Vittone Claudio,
perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 24/04/2014

2. Avverso la suddetta sentenza, VITTONE Claudio – nella sua
qualità di parte civile – a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile,
deducendo la

MANIFESTA ILLOGICITÀ

della motivazione nonché il

travisamento della prova: a) per avere la Corte addotto a favore

data (luglio 2006) in cui era stato contestato il reato; b) per non avere
la Corte tenuto in considerazione le dichiarazioni testimoniali del teste
Petrignani che aveva dichiarato la difficoltà a verificare la contabilità,
dichiarazioni non smentite dalla teste Polizzi e dal teste Bertone che
aveva affermato che il Vittone dopo la lite con il Sappa non aveva più
avuto accesso alla contabilità; c) per avere la Corte
contraddittoriamente affermato, da una parte, che la Parigi aveva
messo a disposizione del Vittone la contabilità e, dall’altra, che si era
rifiutata di esibirla.

3. Il ricorso è infondato.
La motivazione addotta dalla Corte territoriale, contrariamente a
quanto ritenuto dal ricorrente, non è manifestamente illogica, né, in
essa, è ravvisabile alcun vizio di travisamento della prova.
Infatti, la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti, ha preso
in esame tutte le testimonianze rese dai testi Petrignani, Polizzi e
Bertone, le ha analiticamente valutate una per una ed ha, quindi,
confutato la tesi accusatoria fatta propria dal tribunale, concludendo che
«le prove assunte in dibattimento sono insufficienti e contraddittorie e
fanno sorgere il ragionevole dubbio che il fatto contestato all’imputato
non sussiste».
Invero, la Corte, sulla base del suddetto compendio probatorio ha
concluso che, nella condotta tenuta dall’imputata Parigi, non fosse
ravvisabile alcuna interversione del possesso atteso che «la Parigi non si
è rifiutata di restituire la documentazione (in quanto non era neppure
l’oggetto della richiesta) ma l’aveva messa a disposizione, rifiutandosi
soltanto di esibire quantità abnormi di documenti, di fronte ad una
richiesta non avanzata per tempo».

2

dell’imputata una lettera datata 13/06/2006 che, però, era anteriore alla

Si tratta di una conclusione che appare del tutto logica e coerente
con l’indicato compendio probatorio, sicchè la doglianza del ricorrente
dev’essere rigettata con conseguente condanna del medesimo al
pagamento delle spese processuali.

RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 24/04/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Fiandanese)

P.Q.M.

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