Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19648 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19648 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLI ANDREA nato il 13/10/1967 a RIMINI

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.MAZZOLI Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che aveva
confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 co. II
lett.c) Cod.della Strada e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione
al mancato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un
difensore al compimento dell’esame alcoli metrico.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del
reato essendosi lo stesso estinto in data 24 Dicembre 2017 ai sensi
dell’art.157 I c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per il
reato contravvenzionale aumentato di un ulteriore anno in ragione degli
atti interruttivi nel frattempo intervenuti, cui va aggiunto l’ulteriore termine
di gg 47 per sospensioni del dibattimento di secondo grado in ragione di
adesione al’astensione dalle udienze da parte del difensore del prevenuto.
3.1 Sotto diverso profilo

non ricorrono né risultano dedotti

vizi di

violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di
immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di
liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le
doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente
dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere
considerate, soprattutto in relazione al profilo del difetto dell’avviso di cui
all’art.114 disp.att. cod.proc.pen.
4.

Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza

impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21.3.2018.

arresto e di C 3.000,00 di ammenda.

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