Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19647 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19647 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLANI MARCO nato il 08/02/1985 a ROVIGO

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato CASTELLANI Marco propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett.
c) e 2 bis C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché

con i quali si riproducono profili di censura già adeguatamente esaminati dal giudice del
gravame, attraverso un percorso argomentativo del tutto congruo, logico e non
contraddittorio che si sottrae al sindacato di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6
n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
merito, funzione tipica dell’impugnazione essendo invece quella di una critica
argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
[cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
Inoltre, deve definitivamente ricordarsi che, in tema di guida in stato di ebbrezza
alcolica, è onere dell’imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare
l’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato (Sez. 4 n. 40722 del
09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725), fermo restando
che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra
l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (cfr. sez. 4 n. 50973 del
05/07/2017, Rv. 271532; n 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,

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