Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19647 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19647 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASNAOUI ANES N. IL 26/05/1993
MOUGADI HASSEN N. IL 09/06/1983
ZIADI AYMEN N. IL 21/03/1985
MARAIDI ACHREF N. IL 04/09/1990
SELMI ABDEL WAHEB N. IL 20/08/1985
avverso la sentenza n. 2127/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1) Con sentenza del 5/3/2014 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 23/5/2012, con la quale Hasnaoui Anes,
Mougadi Hassen, Ziadi Aymen, Maraidi Achref, Selmi Abdel Waheb, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati per il
reato di cui agli artt.81, 110 c.p., 73 comma 5 DPR 309/90, escludeva la
continuazione e riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi 8 di reclusione ed euro
1.500,00 per ciascuno degli imputati.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando la mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
determinazione della pena.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) La Corte territoriale, con puntuale riferimento alle risultanze processuali e senza
alcuna illogicità o contraddizione, ha ritenuto che la sostanza ceduta dagli imputati ad
alcuni tossicodipendenti fosse hashish dello stesso tipo di quella occultata nel
nascondiglio del portone ed ha coerentemente (a vantaggio” degli imputati) escluso la
contestata continuazione.
Conseguentemente ha rideterminato la pena, tenendo conto della sentenza della Corte
Cost. n.32/29014 ed argomentando in ordine alle ragioni per cui ci si discostava (sia
pure di poco) dai minimi edittali.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
essere sufficiente a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 c.p.le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” (cfr. Cass.pen. Sez. 2 n.36245 del
26.6.2009).
2.2) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno,ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00
ciascuno.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consiglier est.
DEPOSITATA
JIl Presidente

OSSERVA

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