Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19646 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19646 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
MAERO ALDO nato il 28/04/1957, avverso la sentenza del 26/02/2013
DELLA Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Goffredo Gobbi per la parte civile che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
1. Con sentenza del 26/02/2012, la Corte di Appello di Torino
confermava la sentenza con la quale, in data 16/12/2009 il Tribunale di
Saluzzo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di MAERO
Aldo per il reato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Saluzzo,
per essersi il reato estinto per prescrizione e condannava l’imputato al
pagamento delle spese di costituzione in favore della parte civile.

Data Udienza: 24/04/2014

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN. per avere la
Corte ritenuto di confermare la sentenza di non doversi procedere del

all’impossessamento dei beni di cui al capo d’imputazione;
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETTI B) COD. PROC. PEN. per avere la
Corte condannato il ricorrente al pagamento delle spese della costituita
parte civile nonostante non ne avesse diritto in quanto, fin dal primo
grado, era stata pronunciata la declaratoria di prescrizione.

DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.:

la suddetta

doglianza è manifestamente infondata.
In punto di fatto, va premesso che la sentenza di primo grado era
stata impugnata dal solo imputato e non anche dalla parte civile.
In punto di diritto, in ordine ai rapporti fra il proscioglimento nel
merito e l’art. 129 c.p.p. ossia, in ordine alla questione se il
proscioglimento nel merito prevalga rispetto alla dichiarazione
immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o
insufficienza della prova, si erano formati, nell’ambito della stessa
giurisprudenza di legittimità, due contrapposti orientamenti. Secondo il
primo, la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla
dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di
contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell’art. 530,
comma 2, c.p.p., dovendosi, quindi, applicare la causa di estinzione ex
art. 129 c.p.p.: ex plurimis: Cass. 9174/2008, riv 239552. Secondo,
invece, un altro orientamento, qualora vi sia incertezza probatoria,
prevale la formula di merito ex art. 530/2 c.p.p. rispetto alla
declaratoria della causa di estinzione: ex plurimis Cass. 25658/2008, riv
240450. Sul punto, sono intervenute le SSUU le quali, con la sentenza
n° 35490/2009, aderendo alla prima delle suddette tesi, hanno

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primo giudice nonostante non fosse stata raggiunta la prova in ordine

precisato, che «per quel che riguarda il presupposto della evidenza della
prova dell’innocenza dell’imputato – ai fini della prevalenza della formula
di proscioglimento sulla causa estintiva del reato – in giurisprudenza è
stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta,
che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a

circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza
penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto
che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto
ictu ocu/i),

di “constatazione” (percezione

che a quello di

“apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di
accertamento o approfondimento; in altre parole, l'”evidenza” richiesta
dall’art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una
verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni
dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato,
concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia».
Le SSUU, quindi, hanno risolto il conflitto enunciando il seguente
principio di diritto: «all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito,
nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale
rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità».
Tuttavia, le SSUU hanno precisato che il suddetto principio ha due
limitazioni: 1) il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva,
pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova,
nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello intervenuta una causa estintiva del reato – è chiamato a valutare il
compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; 2) il proscioglimento
nel merito prevale sulla causa estintiva anche nel caso in cui ad una
sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M.,
sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato
nel merito l’appello. Infatti, «l’approfondimento della valutazione delle
emergenze processuali – reso necessario dall’impugnazione proposta dal
P.M., risultata inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza

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norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le

riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte – impone la conferma
della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria,
ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di
rito». Al contrario, qualora ritenga il gravame fondato, deve pronunciare
sentenza ex art. 129 c.p.p.

affatto evidente, correttamente è stata pronunciata la sentenza di
declaratoria della prescrizione.

2. E’ fondato, invece, il secondo motivo.
Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte,

«è

illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la
prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado,
conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti,
non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 cod. proc.
pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili
anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato»: SSUU 10086/1998
211191; Cass. 1019/2012 Rv. 254291; Cass. 9081/2013 riv 255054 che
ha ribadito che «il giudice dell’appello quando accerti che la prescrizione

del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può
confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare
l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte
civile».
Non è applicabile al caso in esame, la sentenza di questa Corte n°
3186/2012 riv 254448, trattandosi di una fattispecie del tutto peculiare
in cui fu ritenuta legittima la complessiva condanna alle spese,
pronunciata in sede di patteggiamento, a favore della parte civile
costituita con riferimento a reati in parte ritenuti prescritti ed in parte
oggetto del patteggiamento.
P.Q.M.
ANNULLA

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Nel caso di specie, non essendo izsduED122 la prova dell’innocenza

senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato
Maero Aldo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte
civile Comune di Saluzzo, condanna che elimina;
RIGETTA
nel resto

IL PRESIDENTE
(D tt. FrancoQ.,ek)„.iztja
Fandanese)
ja.t..\

Roma 24/04/2014

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