Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19646 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19646 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOGLIA EVASIO nato il 07/04/1945 a SALA BAGANZA

avverso la sentenza del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Foglia Evasio per il reato di guida in stato di ebbrezza
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione dell’art. 131 bis
cp. e della sospensione condizionale della pena.
3. Le censure formulate sono inammissibili e fondate su motivi non specifici. Peraltro la
Corte di merito ha congruamente motivato in ordine alle questioni poste con i primi due
motivi.
Quanto alla dedotta inaffidabilità delle misurazioni effettuate, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, è onere dell’imputato dare prova di un
concreto malfunzionamento dell’etilometro. La motivazione espressa nella sentenza
impugnata risulta, pertanto, esente da contraddittorietà, avendo la Corte territoriale
tenuto conto delle contestazioni mosse dall’appellante ed essendo, tuttavia, pervenuta
con adeguata giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza
di primo grado, applicando correttamente i principi di questa Corte.
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. , parimenti la sentenza
impugnata ha sottolineato come fossero ostativi “l’alto tasso alcol emico rilevato, ben
superiore al valore soglia previsto dalla lettera c) dell’art. 186, 2 comma CdS e del
grave pericolo all’incolumità di terzi, procedendo il veicolo condotto dall’imputato con
andatura incerta ed invasione dell’opposta corsia di marcia. Infine la sospensione
condizionale della pena non risulta mai essere stata in precedenza richiesta, in
particolare né con i motivi di appello, né all’udienza di discussione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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