Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19645 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19645 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
Data Udienza: 21/03/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELIS MASSIMO nato il 17/02/1971 a PIMENTEL
avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
tot
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca, quanto al
trattamento sanzionatorio, appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e conforme
In particolare, va ribadito che non viola il divieto di ” reformatio in peius” la sentenza di appello
che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell’applicare la norma più
favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista
dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della
pena, l’aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla
circostanza attenuante del fatto di lieve entità divenuta ipotesi autonoma di reato (Sez. 6, n.
52577 del 30/11/2016, Rv. 268808; Sez. 3, n. 23882 del 23/02/2016, Rv. 267064).
Quanto alla lamentata erroneità della contestazione della recidiva specifica per estinzione del
reato (decorso il quinquennio dalla precedente sentenza di patteggiannento), va rilevato che la
questione non era stata sollevata con i motivi di appello: conseguentemente, il motivo è
inammissibile.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 2.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
ai principi affermati da questa Corte di legittimità.