Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19644 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19644 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GALVAGNO Giuseppe Antonino, n. il 4.11.1958;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 11.1.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22.11.2006, il Tribunale di Catania (sezione
distaccata di Adrano) dichiarò Galvagno Giuseppe Antonino responsabile
dei delitti di ricettazione e di falsità materiale in certificazioni
amministrative e, concessa l’attenuante di cui all’art. 648 cod. pen.,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannò alla pena
di giustizia (la vicenda ha ad oggetto la ricettazione di un modulo in
bianco di carta di circolazione – proveniente dal furto commesso presso
gli uffici della motorizzazione civile – e del suo successivo riempimento).
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte di
Appello di Catania, con sentenza dell’11.10.2012, in parziale riforma della

Data Udienza: 24/04/2014

sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti
dell’imputato in ordine al delitto di falso perché estinto per prescrizione e
confermò la decisione di primo grado in ordine al delitto di ricettazione,
rideterminando la pena.
Ricorre per cassazione l’imputato – a mezzo del suo difensore deducendo:

proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta
affermazione di responsabilità dell’imputato; deduce che, contrariamente
a quanto affermato dai giudici di merito, l’imputato – all’atto dell’acquisto
del veicolo Fiat Iveco – ricevette la carta di circolazione compilata in tutti
i suoi dati (compresi i dati anagrafici dell’imputato), e non un modulo in
bianco; non poteva perciò egli avere la consapevolezza del fatto che il
modulo di carta di circolazione fosse stato oggetto di furto presso la
motorizzazione civile;
2) la violazione dell’art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen., per avere
la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il delitto di ricettazione,
violato il divieto di reformatio in peius,

in quanto avrebbe inflitto

all’imputato per il delitto di ricettazione una pena (quattro anni di
reclusione) maggiore di quella irrogata dal primo giudice (cinque mesi);
3) la violazione dell’art. 157 cod. pen., per avere la Corte di Appello
negato la declaratoria di estinzione per prescrizione anche per il delitto di
ricettazione, non considerando che il Tribunale aveva qualificato il fatto ai
sensi del secondo comma dell’art. 648 cod. pen., con termine di
prescrizione – a suo dire – più breve rispetto alla fattispecie di cui al
primo comma;
4) la violazione dell’art. 1 legge n. 241/2006, non avendo la Corte di
Appello dichiarato estinta la pena irrogata nei limiti dell’indulto concesso
ai sensi della citata legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che i motivi di ricorso sottopongono alla Corte questioni
che non appaiono manifestamente infondate, va osservato come debba
prevalere il rilievo della sopravvenuta estinzione dei reati per

2

1) la violazione degli artt. 477, 482 e 648 cod. pen., 192 e 546 cod.

prescrizione, il cui termine è spirato nel maggio 2011 (ciò considerati i
periodi di sospensione e dovendosi considerare il fatto commesso il
12.12.2000, data dell’atto di vendita risultante dal certificato di propriet0
Non ricorrono, infatti, le condizioni per applicare l’art. 129 comma 2
cod. proc. pen., non risultando “evidente” la sussistenza delle condizioni
per l’assoluzione nel merito dell’imputato.

Corte suprema, «In presenza di una causa di estinzione del reato il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le
circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano
dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione
che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento»

(Cass., Sez. U, n. 35490 del

28/05/2009 Rv. 244274).
Il concetto di “evidenza”, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
cod. proc. pen., presuppone perciò la manifestazione di una verità
processuale così chiara ed obiettiva, da rendere superflua ogni
dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento
immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la
sussistenza della “causa più favorevole” sono costituiti unicamente dalla
stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio
di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma primo lett. e) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, n. 31463 del
8.6.2004 Rv. 229275).
Nella specie, non risulta evidente – nei termini sopra intesi – la
sussistenza di una causa di assoluzione degli imputati nel merito, anche
alla stregua delle ragioni giustificative della decisione emergenti dalla
motivazione della sentenza impugnata.
Non rimane, pertanto, che dichiarare la causa di estinzione dei reati.

3

In proposito va ricordato che, secondo le Sezioni Unite di questa

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 24 aprile 2014.

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