Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19644 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19644 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANETTI MARCOS nato il 03/06/1983

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Manetti Marcos, riqualificato il fatto nell’ipotesi autonoma di reato di
cui all’art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990.
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla affermazione di penale responsabilità.
3. E’ stata presentata memoria difensiva nell’interesse del Manetti.
4. Le censure formulate sono inammissibili e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp. Barone,
rv.216473). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato- conformemente al
giudice di primo grado- le ragioni per cui dovesse escludersi che la sostanza
stupefacente in sequestro fosse integralmente destinata all’uso personale. Le proposte
censure sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle
fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinenti
individuazioni di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di
merito.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere esten ore

dott. Francesco

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Il Presidente

dott. Rocco Blaiotta

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