Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19644 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19644 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALOMBA FRANCESCO N. IL 25/06/1978
avverso la sentenza n. 839/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1) Con sentenza del 22/2/2013 la Corte dì Appello di Perugia, giudicando in sede di
rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, 4 sezione, del 20/4/2012,
confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto, con la quale Palombo
Francesco, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 6
di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art.73 comma 5 DPR
309/90; pena sospesa alle condizioni di legge.
Ricorre
per cassazione l’imputato,
denunciando
la contraddittorietà della
motivazione e l’omessa valutazione della prova in ordine alla destinazione allo spaccio
della sostanza stupefacente.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Non c’è dubbio che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza,
ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di
immediatezza, debba essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le
circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito
sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett.e) dell’art.606
c.p.p. Sicchè non è censurabile la motivazione che attribuisca univoco significato
della destinazione allo spaccio alla detenzione quando la quantità dello stupefacente
sia notevolmente superiore al bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del
tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati l’indagine in
relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più penetrante e
condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità
della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche
dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori
di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della
sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio (ex multis Sez.Un. 18.7.1997
n.4).
2.2) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come
tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, attraverso un
approfondito esame delle risultanze processuali e senza alcuna contraddizione, che la
sostanza stupefacente fosse, almeno in parte, destinata allo spaccio. Ha evidenziato,
infatti, che in tal senso deponevano a) le modalità della condotta (l’imputato veniva
visto uscire dì casa con un pacco contenente la sostanza stupefacente, che, alla vista
dei Carabinieri, cercava di buttare via), b) il dato quantitativo (gr.14,6317 di eroina,
con percentuale di purezza pari al 16,23%, utile a confezionare 95 d.s.m.),
incompatibile con il fabbisogno personale, c) le condizioni di reddito che non
giustificavano un simile approvvigionamento.

1

OSSERVA

2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consigli r est.
I l Presidente

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