Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19643 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19643 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1.

NOVELLI EUGENIO nato il 22/07/1968;

2.

PUGLIA TIZIANA nata il 14/11/1966;

avverso la sentenza del 26/05/2011 della Corte di Appello di Lecce
sez. distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 26/05/2011, la Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto – confermava la sentenza con la quale, in
data 26/09/2007, il Tribunale di Taranto, aveva dichiarato NOVELLI
Eugenio e PUGLIA Tiziana colpevoli del reato di truffa ai danni della soc.
Autostrade per l’Italia s.p.a. per avere effettuato transiti autostradali
attraverso la pista riservata ai titolari di Viacard pur non essendo in
possesso del suddetto mezzo di pagamento elettronico, riferendo in

Data Udienza: 24/04/2014

tutte le occasioni di non poter effettuare subito il pagamento
dell’importo e, traendo così in errore i preposti addetti alla sorveglianza
dei sistemi di controllo, si facevano rilasciare il rapporto di mancato
pagamento che rimaneva inadempiuto.

con unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 640 COD. PEN. per avere ritenuto la Corte la
sussistenza del suddetto reato laddove la condotta addebitata era
configurabile solo come un illecito amministrativo ex art. 176/17 C. di S.
o, in subordine sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 641 cod. pen.
2.2. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE per aver ritenuto la Corte
provato che a condurre i veicoli fosse il Novelli laddove non vi era alcuna
prova in proposito.

3. Il ricorso, nei termini in cui le censure sono state dedotte è
manifestamente infondato.
Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il
delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 cod. pen. ma il delitto
di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del
pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con
l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di
tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass.
26289/2007 riv 237150.
Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all’art. 176,
diciassettesimo comma, nuovo cod. str., secondo la quale è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere
qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati
commessi dall’utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano
pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di

2

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio,

tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti
(nella specie, artifici e raggiri): Cass. 10247/1996 riv 206286.
La censura sub 2.2., non può essere scrutinata in questa sede,
non essendo stata oggetto di motivo di appello.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto

processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.
Infine, va rammentato che, essendo stati tutti i motivi del ricorso
dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo
il quale

«l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla

manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»: ex
plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007,
Impero.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 24/04/2014

dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA