Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19643 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19643 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIANO REGINA nato il 04/08/1977 a TORRE ANNUNZIATA
avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 21/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990 è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Quanto alla prescrizione che, secondo la prospettazione dell’imputata, avrebbe dovuto
essere dichiarata dalla Corte di Appello, emerge un periodo di sospensione del relativo termine
2010, il termine non risulta ancora decorso.
Riguardo al trattamento sanzionatorio, inoltre, la pronunzia impugnata reca
appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune
da vizi logico-giuridici. Né l’imputata può dolersi del giudizio di bilanciamento, reclamando la
prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, posto che, nel caso di specie, nessuna aggravante
è stata contestata e le concesse attenuanti generiche sono state applicate nella massima
estensione.
Alla rilevata inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo
di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il 9nsigliere6 stensore
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Il Presidente
Loriedata Mi
Rocco Marco Blaiotta
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pari a complessivi anni uno e gg. 27. Conseguentemente, poiché i fatti risalgono al 16 gennaio