Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19643 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19643 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JASHARI MARSEL N. IL 19/04/1982
avverso la sentenza n. 214/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
02/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

1)Con sentenza del 2/5/2014 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza
del Tribunale di Perugia, emessa in data 11/11/2013, con la quale Jashari Marsel,
applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 1,
mesi 8 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5..
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che, ai fini,
i dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche, il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non
è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale
di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti
generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve
motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
2.2) La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni che
ostavano al riconoscimento dell’invocato beneficio, facendo riferimento alla
reiterazione delle condotte illecite ed alle modalità attuative delle stesse, nonché alla
personalità dell’imputato ‘connotata negativamente dalla presenza di più alias di cui è
munito, in relazione a uno dei quali era stato espulso dall’Italia..”.
Ha, inoltre, evidenziato che, anche alla luce della nuova formulazione dell’ipotesi di cui
al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90, la pena irrogata in primo grado fosse
assolutamente congrua.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consiglier est.
Il Presidente
,

OSSERVA

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