Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19642 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19642 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARI’ ROCCO nato il 02/03/1946 a CEGLIE MESSAPICO

avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tarì Rocco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato il giudizio di
colpevolezza per il reato di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90.
A motivo del ricorso lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità nonché al diniego delle attenuanti
generiche.

sono manifestamente infondate.

La Corte salernitana, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha infatti
escluso la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73, quinto comma, del citato D.P.R.
in considerazione del numero di dosi medie ricavabili della sostanza sequestrata (3 Kg e 400
gr. di marijuana, pari a 11.592 dosi), corrispondenti ad un’elevata diffusività del danno per la
salute pubblica (Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610; Sez. 3, n. 27064 del
19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015 Rv. 263651).

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, in ordine al trattamento sanzionatorio la
pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative
acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte d’appello, richiamando
anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha osservato che le modalità del fatto,
atteso il quantitativo e la qualità della sostanza nonchè l’esistenza di precedenti penali specifici
giustificavano la dosimetria della pena inflitta. Né poteva valutarsi in senso positivo
l’ammissione del Tarì di possedere la sostanza, dal momento che lo stupefacente era stato
ritrovato all’interno della sua auto: per di più, l’imputato aveva anche cercato di sostenere
l’inverosimile tesi dell’uso personale, del tutto avulsa dal contesto accertato (possesso di tre
chili e mezzo di marijuana).
Queste le precise considerazioni dei giudici di merito, a fronte delle quali il ricorrente
non ha dedotto specifiche nuove censure, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già
rigettate in sede di gravame. E’ infatti assolutamente corretto e insindacabile in sede di
legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante gravità
che rendono l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

Le doglianze, già disattese dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

L redOna icdcbè

Rocco Marco BlaiotO.

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Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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