Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19642 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19642 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAKIR MOHAMED N. IL 01/01/1969
avverso la sentenza n. 802/2014 TRIBUNALE di SAVONA, del
07/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/04/2015

OSSERVA
1) Con sentenza del 7/8/2014 il Tribunale di Savona, in composizione monocratica,
applicava a Chakir Mohamed, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa
per i reati di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90, unificati in continuazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del disposto di
cui all’art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; Sez.un.27.9.1995 n.18; Sez. 2 n.6455 dl 17.11.2011).
2.3) Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non
ricorrevano i presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto
emergeva dalle risultanze delle indagini (pag.1 sent.).
24) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015
Il Consigli -r- est.
Il Presidente

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