Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19641 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19641 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIMINO HECTOR ATILIO N. IL 13/04/1962
avverso la sentenza n. 6817/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO
Udito il Procuratore G nFrale in persona del Dott t — (1244C7=à0e1_,che ha concluso per
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Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 21788/2013 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore – avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano di cui in
epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal
Tribunale di Milano, che lo ha condannato alle pene di giustizia per il delitto
di appropriazione indebita, relativa ad una autovettura di cui aveva il
possesso in forza di contratto di noleggio stipulato con AVIS Autonoleggio
S.p.A.
Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 646

cod. pen., in relazione alla avvenuta restituzione spontanea dell’autovettura
da parte dell’imputato) è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte
profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili
in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i
giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la loro decisione (spiegando, tra l’altro, che la restituzione è
avvenuta dopo oltre due mesi dalla data prevista nel contratto e solo dopo
la presentazione della querela), sicché deve escludersi non solo la
mancanza, ma anche la manifesta illogicità della motivazione (quale vizio
«vizio di macroscopica evidenza», «percepibile “ictu ocull”»: cfr. Cass., sez.
un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003
Rv. 226074), vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato
di legittimità;

il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art.

192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
ritenuta sussistenza del reato, per non avere i giudici di merito considerato
che l’imputato non era l’intestatario del contratto di noleggio, ma era il
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Ritenuto che Chimino Hector Atilio ricorre per cassazione – a mezzo del suo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 21788/2013 R.G.

mero utilizzatore dell’autovettura, e non aveva conoscenza dei termini del
contratto) è inammissibile, avendo i giudici di merito puntualmente spiegato

legittimità – che il Chimino risulta indicato nel contratto di noleggio come
“contraente”, circostanza questa confermata anche dal teste Sgarbi;

il terzo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen.,

per non avere la Corte territoriale ridotto congruamente la pena irrogata
all’imputato, tenuto conto del positivo comportamento di restituzione
dell’automezzo) è inammissibile, in quanto involge questioni di merito,
incensurabili in cassazione, avendo la Corte territoriale motivato sul punto
con ragionamento esente da vizi logici;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266);
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 24 aprile 2014.

– con motivazione esente da vizi logici e, perciò, incensurabile in sede di

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