Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19640 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19640 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELBOJA KRISTJAN nato il 17/04/1992
avverso la sentenza del 06/04/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
1. L’imputato SELBOJA Kristjan propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale al predetto è stata applicata una pena sospesa per il reato di cui all’art.
186 co. 7 C.d.S. oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
per mesi 12. Con successiva memoria la parte ha sviluppato le proprie argomentazioni
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il giudice che applichi nella
sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si
attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore
dell’imputato (cfr. sez. 4 n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211; n. 35839 del
12/03/2013, Rv. 256956) e deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la
misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne
discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi
ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (cfr. sez. 4 n. 21194 del 27/03/2012,
Rv. 252738).
Nel caso di specie, la misura è più prossima al minimo (sei mesi) che al massimo
(due anni previsti dall’art. 1876 co. 7 C.d.S.
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
difensive.