Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19640 del 10/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19640 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL LOTHAN N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 946/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Ancona, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Lothan Fall era
stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 171 ter, co 2 lett.
a), L. 633/41, e 648 co. 2 cod.pen., per avere posto in commercio n. 151
del contrassegno SIAE, acquistati o ricevuti al fine di trarne profitto,
provento di reato di falso, e condannato alla pena, condizionalmente
sospesa, di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, con
applicazione di pene accessorie e pubblicazione della sentenza per
estratto nel quotidiano II Messaggero e nel periodico TV Sorrisi e Canzoni,
ha sostituito le modalità esecutive della pena accessoria con la
pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo
minimo di legge, con conferma nel resto;
-che il Fall, personalmente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la insussistenza del reato contestato anche nell’ottica dei principi in
materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza della
Corte di Giustizia Europea dell’8/11/2007 ( Schwibbert ); nonché la
violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen.; di poi ingiustificato è da ritenere
il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione dei
reati in contestazione, alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto e alla
adeguatezza della quantificazione della pena inflitta;
-che il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di
fondamento, perchè la sentenza della Corte comunitaria, richiamata in
gravame, non incide sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale ed in
particolare sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o su
quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Era ed è

/2-

compact disck musicali e n. 30 DVD film, abusivamente riprodotti e privi

vietata, infatti, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’
8/11/2007, in proc. Schwibbert„ qualsiasi attività che comporti l’abusiva
diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno, né
potrebbe essere altrimenti, posto che la funzione istituzionale della SIAE
rimane comunque circoscritta alla sola attività di intermediazione per la

Quindi la citata pronuncia della Corte comunitaria non produce effetti nei
confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, come, in
particolare, quelle sanzionate all’art. 171 ter lett. c) o all’art. 171 ter co. 2.
-che, del pari, non può trovare ingresso la doglianza inerente alle
circostanze attenuati generiche, visto che il giudice di merito,
contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, ha concesso il
beneficio invocato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
della spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

gestione dei diritti d’autore ( ex multis Cass. 24/6/2008, n. 34555).

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