Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1964 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1964 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECHI MAURIZIO FRANCESCO N. IL 25/09/1973
avverso la sentenza n. 2045/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di SECHI Maurizio Francesco, ulteriormente sviluppato nella memoria depositata il
9.11.2015, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente attraverso la reiterazione di motivi d’appello tende unicamente a prospettare una
diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in questa sede di
legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e
giudici di merito hanno infatti sottolineato, come nel caso di specie, sia a livello psicologico che
causale la sottrazione dei denaro è conseguenza della violenza esercitata dall’imputato contro il
Mariucci essendo irrilevante stabilire se l’impossessamento del denaro fosse stato delineato ab
origine, potendo il dolo del reato atteggiarsi come concomitante o sopravvenuto, considerato
che la deliberazione delittuosa si è manifestata con chiarezza come apprensione del denaro dal
cassetto del registratore di cassa mentre la parte offesa era inerte a terra per i colpi subiti e
soprattutto soggetta alla minaccia incombente di ulteriori atti di violenza che paralizzavano
qualsiasi iniziativa a difesa dei beni, atti che l’imputato reiterava anche successivamente
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, ha
formulato richieste di restituzioni che non sono delibabili in questa sede e nota spese.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro,
nonché al pagamento a favore della parte civile delle spese di questo grado che vengono
liquidate in complessivi C 1000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro, nonché
al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Mariucci Federico che
liquida in complessivi C 1000,00. Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta divestituzione
della somma di C 990,00.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Il Preside te
coerentemente motivata proprio in punto di qualificazione giuridica dei fatti come rapina. I