Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1964 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1964 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNETTI FRANCESCO N. IL 07/11/1962
avverso la sentenza n. 1979/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Brunetti Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bari, in data 28-9-12, nella parte in cui ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art
337 cp , commesso in Mola di Bari ,il 3-9-05.
Il ricorrente deduce omessa motivazione in merito alla richiesta di concessione delle
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento
all’equità del trattamento sanzionatorio , avendo il giudice comminato una sanzione
soltanto lievemente superiore al minino edittale e non avendo, per di più, tenuto
conto della recidiva , con ciò implicitamente ma inequivocabilmente indicando le
ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende
circostanze attenuanti generiche formulata con l’atto d’appello.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .