Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19638 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19638 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GESU’ SALVATORE EUGENIO nato il 22/02/1955 a FILANDARI

avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA
1. L’imputato DI GESU’ Salvatore Eugenio propone ricorso contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata rideterminata la pena inflittagli per il delitto di cui all’art.
73 co. 5 d.P.R. 309/90, applicata quella di cui all’accordo raggiunto in appello per anni 4
e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per due delitti di cui all’art. 73 co. 1
d.P.R. 309/90.

genericità dei motivi (riguardanti la ritenuta recidiva e il bilanciamento tra el circostanze
dosimetria della pena). Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Cass. S.U. n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia
della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo
anche successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n.
33214 del 02/07/2013, Rv. 256071).
Inoltre, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e
quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile
di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente
manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel
procedimento e pertanto né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo
in discussione (cfr. .sez. 1 n. 48900 del 15/10/2015, Rv. 265429; sez. 4 n. 38070
dell’11/07/2012, Rv. 254371).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

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