Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19637 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19637 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
PASTIGLIA ANGELO nato il 31/08/1970 a MILANO
D’AN ETRA MARIA nato il 26/10/1996 a NAPOLI
POLIERI ANTONIO nato il 07/07/1988 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. PASTIGLIA Angelo, D’ANETRA Maria e POLIERI Antonio ricorrono avverso la
sentenza in epigrafe ch in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano
rideterminava la pena nei confronti del Pastiglia, rinunciante ai motivi di impugnazione in ordine alla responsabilità penale, in anni quattro mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa, mentre confermava la pronuncia nei confronti de-

quattro mesi due di reclusione ed C 20.000 di multa e D’Anetra Maria alla pena
di anni quattro di reclusione ed C 18.000 di multa.

2.

La difesa di Pastiglia Angelo deduce violazione di lege e carenza motiva-

zionale in ordine al riconoscimento di responsabilità del prevenuto e alla misura
della pena applicata, pure in presenza di una specifica impugnazione del prevenuto, sostanzialmente elusa attraverso un iter argomentativo di sostanziale richiamo alla pronuncia i primo grado.
2.1 La difesa di Polieri Antonio e D’Anetra Maria si dolgono a loro volta di una
carenza di motivazione sulla responsabilità dei prevenuti, anche per gi effetti di
cui all’art.129 cod.proc. che impone al giudice di verificare in qualsiasi momento
ipotesi di non punibilità dei prevenuti.

3.

I ricorsi sono manifestamente infondati in quanto non si confrontano con

il tenore della decisine impugnata la quale, con riferimento alla posizione di Polieri Antonio e di D’Anetra Maria affronta specificamente tutti i temi posti alla sua
attenzione con i motivi di impugnazione in appello, sia in relazione alla gravità
del patrimonio indiziario, fondato soprattutto sulle intercettazioni telefoniche, in
base al quale era stata riconosciuta la responsabilità nei loro confronti da parte
del giudice di primo grado, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, peraltro modulato sulla base di criteri del minimo edittale della pena e di aumento
percentuale molto contenuto per la continuazione.
3.1 Con riferimento poi ai motivi di ricorso del PASTIGLIA gli stessi risultano
inammissibili, in quanto assolutamente generici, prospettando la violazione
dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, peraltro
senza indicare elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe
dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato aveva rinunciato ai
motivi di appello sul tema della responsabilità (sez.III, 19.3.2014, Ferrante, Rv.
259418).

2

gli altri due imputati i quali erano stati condannati il Polieri alla pena di anni

N.

RG.

4. Essendo I ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

se processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe-

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