Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19636 del 24/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19636 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERINNIO MICHELE N. IL 01/07/1967
avverso la sentenza n. 3700/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBA
Udito il Procuratore G erale in persona del Do12.9Ftlub .%M.1
che ha concluso per
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Data Udienza: 24/04/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 18211/2013 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore – avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di cui in
epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal
Tribunale di Foggia, con la quale è stato condannato alle pene di giustizia
per il delitto di ricettazione dei moduli di assegno bancario provenienti dal
furto patito da Bonito Luigi;
Atteso che:

il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la intervenuta estinzione del

reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello) è
inammissibile, in quanto il termine di prescrizione del reato, considerate le
sospensioni, è andato a scadenza solo il 21.5.2013 e dunque dopo la
sentenza impugnata, pronunciata il 17.12.2012 (né vi è traccia nel verbale
di causa che la Corte di Appello abbia, in qualche modo, preannunciato la
declaratoria di estinzione del reato);
– il secondo e il terzo motivo di ricorso (con i quali si deduce la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata e si lamenta che i
giudici di merito abbiano utilizzato, come prova a carico, la individuazione
fotografica dell’imputato fatta eseguire dalla polizia giudiziaria, piuttosto che
disporre ricognizione personale, e non abbiano accertato se, presso la
residenza dell’imputato, altri non coabitassero con lui) è inammissibile, in
quanto la individuazione fotografica costituisce una prova atipica ben
consentita dal codice di rito ove confermata in dibattimento (da ultimo
Cass., Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 Rv. 253910), mentre le rimanenti
censure non superano la soglia della assoluta genericità e afferiscono
comunque a profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie –

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Ritenuto che Erinnio Michele ricorre per cassazione – a mezzo del suo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 18211/2013 R.G.

risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le
ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, la precisa

ma anche la manifesta illogicità della motivazione (quale vizio «vizio di
macroscopica evidenza», «percepibile

“ictu oculi”»: cfr. Cass., sez. un., n.

24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074), vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di
legittimità;
– il quarto e il quinto motivo di ricorso (con i quali si deduce la omessa e
illogica motivazione della sentenza impugnata sia in ordine al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.,
sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche) è inammissibile, in quanto la Corte di Appello ha puntualmente
giustificato il diniego delle suddette attenuanti con motivazione esente da
vizi logici e, perciò, insindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266);
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
P. Q. M.

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deposizione del teste Zarei), sicché deve escludersi non solo la mancanza,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 18211/2013 R.G.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 24 aprile 2014.

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