Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19636 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19636 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLELLA ANTONIO nato il 22/06/1973 a SARONNO

avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coppolella Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. A motivo del ricorso lamenta vizio di
motivazione e violazione di legge in ordine alla utilizzabilità dell’alcol test in quanto l’avviso
della facoltà di farsi assistere dal difensore non era stato documentato in forma scritta.

perché non tiene conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione resa dalla Corte
territoriale, secondo cui non costituisce oggetto di alcuna previsione legislativa la necessità che
l’avviso in questione sia dato in forma scritta. L’art. 114 cod proc pen prevede infatti che la
polizia giudiziaria avverta l’indagato della possibilità di farsi assistere dal un difensore di fiducia
senza prestabilire alcun obbligo di formulazione dell’avviso per iscritto anziché in forma orale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l$ ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

La doglianza, meramente ripropositiva del motivo di gravame, è manifestamente infondata

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