Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19636 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19636 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

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sul ricorso proposto da:
CAPUANO GIOVANNI N. IL 19/08/1985
MANZO ANTONIO N. IL 24/07/1991
ARDISSONE FABIO N. IL 17140/1993
avverso la sentenza n. 18031/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del
15/3/2013, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava Giovanni
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Capuano, Antonio Manzo e hiovannilArdissone responsabili del reato di
cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 309/90, perché, in concorso tra loro,
fine di spaccio, e li condannava alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sugli appelli
interposti nei rispettivi interessi dei prevenuti, con sentenza del
29/11/2013, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha
riconosciuto al Capuano le attenuanti generiche e rideterminato la pena
per costui in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti personalmente,
adducendo a sostegno dei gravami la medesima doglianza, relativa
all’ingiustificato, mancato, riconoscimento del co. 5 dell’art. 73, d.P.R.
309/90.
-che va evidenziata la rinuncia, in sede di appello, del Capuano al motivo
di gravame attinente alla applicazione della ipotesi della lieve entità del
fatto, riconducendo le doglianze al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
La difesa del Capuano ha inoltrato in atti memoria, con la quale
sottopone alla attenzione della Corte la incidenza che sull’illecito ascritto
al proprio assistito ha determinato la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 32/2014, visto che in caso di violazione dell’art. 73, citato decreto,
avente oggetto droga leggera, come nel caso in questione, il trattamento
sanzionatorio da applicare si muove in una forbice edittale da anni 2 ad
anni 6 di reclusione, come previsto dalla originaria disposizione
normativa.

avevano detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish, a

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di annullamento, formulati nei rispettivi ricorsi sono
manifestamente infondati.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
reati in contestazione, alla ascrivibilità di essi in capo ai prevenuti e alla
evidente impossibilità di inquadrare le condotte poste in essere dagli
stessi nella fattispecie di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90.
Occorre, però, prendere atto della sopravvenuta sentenza n. 32/2014,
resa dalla Corte Costituzionale, come esattamente rilevato dalla difesa del
Capuano nella memoria aggiuntiva, che ha dichiarato la non conformità
costituzionale del d.L. 272/05, convertito in L. 49/2006.
La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione, nel
caso in esame, delle fattispecie incriminatrici e del trattamento
sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R.
309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i
reati concernenti le sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle II e IV,
allegate alla legge: infatti, le condotte attinenti alla detenzione illecita di
sostanza psicotropa , qualificata “droga leggera”, risultavano, ed oggi
risultano, punibili con la reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre alla multa,
dunque, con pena edittale diversa e minore da quella prevista nella L.
49/06.
Appare, così, evidente, che il trattamento sanzionatorio inflitto al
Capuano, con determinazione della pena base in anni 6 di reclusione, di
poi ridotta ad anni 2, mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze
attenuanti ed applicata la riduzione per il rito, è stata dal giudice ritenuta
congrua avendo come riferimento i parametri in vigore al momento della

motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla concretizzazione dei

decisione e non quelli, minori, risultanti dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale.
Pertanto, in dipendenza delle considerazioni svolte, questo Collegio
ritiene di dovere annullare con rinvio la pronuncia gravata, limitatamente
alla dosimetria della pena, affinchè il giudice ad quem proceda alla
decisione ,n. 32/2014 della Consulta.
Rilevasi, altresì, che ex art. 587 cod.proc.pen., gli effetti della presente
decisione vanno estesi anche nei confronti dei coimputati Manzo e
Ardissone.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Napoli, rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 10/4/2015.

rideterminazione della stessa nell’ottica del disposto di cui alla richiamata

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