Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19635 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19635 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIF KHADDA nato il 26/05/1972

avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputata ARIF Khadja propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna della predetta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90 (detenzione di gr. 10,50 di cocaina, suddivisa in 8 dosi, e ulteriori gr. 80 della
stessa sostanza, con la recidiva specifica e infra quinquennale).

motivi no consentiti nel giudiizio di legittimità, avendo la parte proposto censure in
fatto, senza articolare una effettiva critica al ragionamento contenuto nella sentenza
impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez.
6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale
ha dato atto delle circostanze del ritrovamento della droga e della disponibilità
dell’alloggio, congruamente motivando il diniego della richiesta di riqualificazione del
fatto, alla luce del quantitativo ritrovato, e di riconoscimento delle generiche, alla luce
del precedenti penali e del ritrovamento di un’arma rubata con caricatore e cartucce,
reao per il quale si procede separatamente
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

e

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per essere I

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