Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19634 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19634 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCHIO BRANDO MARIA nato il 30/10/1989 a MILANO

avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato RICCHIO Brando Maria propone ricorso contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui all’art. 73
co. d.P.R. 309/90 (relativamente alla detenzione di gr. 45 di hashish e alla coltivazione
di 86 piante di marijuana del peso complessivo di Kg. 50).

infondatezza dei motivi (quanto alla coltivazione delle piante), non avendo la parte
svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del
21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale ha
ritenuto la prova della penale responsabilità dell’imputato (alla luce della circostanza
che costui era stato trovato in possesso di alcuni quantitativi di droga e delle chiavi per
accedere all’appartamento destinato ad esclusivo uso di coltivazione), laddove, con
riferimento alla recidiva, le censure sono del tutto generiche. La motivazione deve
essere valutata infatti alla luce delle specifiche doglianze formulate con i motivi
d’appello, rispetto ai quali il silenzio della Corte territoriale appare giustificato dalla
aspecificità del relativo motivo di gravame che non proponeva alcun argomento da
confutare, a fronte della motivazione ricavabile dalla sentenza appellata, nella quale era
stato formulato un giudizio di pericolosità sociale del soggetto proprio con riferimento al
costante pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

Il Presidente
don. Rocco Marco Blaiotta

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta

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