Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19633 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19633 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RONDINELLI FILIPPO nato il 25/01/1993 a POLICORO

avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

RONDINELLI Filippo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava

la decisione del Tribunale di Monza con la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.200,00 di ammenda in relazione alla
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 co. II lett.b)
C.d.S. e di guida in condizioni di alterazione da assunzione di sostanza stupefa-

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove gli

esami del sangue erano stati condotti dal Servizio Sanitario in assenza di un consenso dell’indagato e esclusivamente a fini di acquisizione della prova dello stato
di ebbrezza e di alterazione e pertanto in assenza del dovuto aviso ai sensi
dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen..

3.

Il ricorso è manifestamente infondato. L’insegnamento di questa corte ha

affermato che, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni
dell’art.186 C.d.S. commi 5-6 e 7 C.d.S., a fronte degli accertamenti diagnostici
delegati alla struttura sanitaria che ha in cura il paziente a seguito di sinistro
stradale in relazione al quale si pone la esigenza di verificare i valori nel sangue,
non è necessaria l’esplicitazione di un consenso del paziente ma che, a fronte
della somministrazione di cure che non necessitano del prelievo di campioni di
sangue, viene sempre fatta salva la possibilità del paziente di rifiutare di sottoporsi all’esame, incorrendo nella violazione di cui all’art.186 comma 7 C.d.S. Ha
affermato invero il giudice di legittimità che in presenza dei presupposti di fatto
indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l’accertamento del tasso
alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile
ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal
consenso che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accertamento
stesso. Il primo presupposto di fatto, e cioè il coinvolgimento in un incidente
stradale, è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo
il veicolo dell’interessato o anche di altri, quel che importa, infatti, è il pericolo
causato alla circolazione stradale; per la sussistenza del secondo presupposto è
necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della
struttura, presso cui è stato condotto l’interessato, nell’ambito di un protocollo
medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o
meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ema-

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cente da cui era derivato un incidente stradale

N.

RG.

tico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari. Nell’ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P. G. sono legittimati a richiedere l’accertamento del tasso
alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore. In tale caso, poiché l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non
è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore. Il conducente potrebbe, però, opporsi

zialmente all’accertamento del tasso alcoolemico, disposti dai sanitari nell’ambito
di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento, ma, in
tal caso, atteso il collegamento tra il comma 7 ed il comma 5 dell’art. 186 C.d.S.,
egli è punito con le pene previste dal comma 2, lett. c) dello stesso articolo,
sempre, però, che sia stato informato che, nell’ambito delle cure mediche, era
stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo di sangue per l’accertamento del tasso alcool emico (sez.IV, 6.11.2012 n.6755), ed ancora la mancanza
di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento
del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità
patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la
specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare
attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non
prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni
(sez.IV, 10.12.2013 n. 1522), mentre l’obbligo di documentazione del consenso
del sottoposto al trattamento ad opera degli agenti di PG verbalizzanti ricorre solo nella ipotesi in cui sia la stessa Polizia Stradale ad eseguire l’accertamento e
non quando la stessa proceda alla richiesta alle strutture sanitarie di cui all’art.
186 V comma C.d.S. atteso che, in tale ipotesi, si verte nella applicazione dei
protocolli diagnostici e terapeutici previsti per il trattamento del paziente vittima
del sinistro stradale, cui accede la istanza della PG di una verifica del tasso alcoli
metrico (sul punto Cass. 15.11.2012 n.10605).
3.1 ‘E stato peraltro più recentemente sostenuto che un siffatto orientamento
presuppone che il paziente, coinvolto in sinistro stradale, sia sottoposto alle cure
della struttura pubblica secondo criteri protocollari che prevedano, tra l’altro,
l’espletamento degli accertamenti ematochimici propedeutici anche alla verifica
del tasso alcol emico e non anche quando gli agenti di polizia giudiziaria, sulla
base degli accertamenti eseguiti sul luogo del fatto abbiano modo da riconoscere
indizi di reato in capo al conducente coinvolto nel sinistro stradale, di talchè si
prospetti la opzione di procedere alla prova spirometrica ovvero di delegare
l’esame dei liquidi biologici all’autorità sanitaria secondo la disciplina dell’art.186

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ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostan-

N.

RG.

comma III ss. C.d.S., stante la vocazione probatoria e non sanitaria cui
l’accertamento è volto ad assolvere. In tale caso infatti,

ove l’esame clinico sia

stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art.186 C.d.S., l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero atto di indagine, per il quale opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste,
l’obbligo dell’avviso ex art.114 disp.att..
3.2 Quando invece la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le

caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art.114 disp
att. c.p.p., la necessità di tale preventivo adempimento si avrà esclusivamente
quando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale medico non avrebbe autonomamente espietato (sez.IV, 10.10.2017, Lirussi n.51284).
3.3 Orbene nel caso in esame il giudice di appello ha dato atto che gli accertamenti ematochimici vennero eseguiti sulla base degli ordinari protocolli medici
sanitari del nosocomio ove il prevenuto era stato condotto e pertanto per esigenze esclusivamente cliniche che prescindevano dalle finalità investigative delle richieste, pure provenienti dall’autorità di RG., con la conseguenza che i suddetti
accertamenti non necessitavano il previo consenso del paziente e l’avviso ex
art.114 disp.att. cod.proc.pen.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

prove del reato nei confronti di persona che sia sottoposta alle cure mediche del

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