Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19632 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19632 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PALLOTTA MICHELE nato il 03/11/1969 a SAN SEVERO
MASTRODONATO NICOLA nato il 15/06/1963 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.MASTRODONATO Nicola e PALLOTTA Michele ricorrono avverso la sentenza
in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, riconosciute ai prevenuti le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, rideterminava la pena cui erano stati condannati per il reato di detenzione in concorso a fini di spaccio di alcuni quantitativi di

clusione ed C 22.000,00 di multa il Mastrodonato e ad anni sette mesi quattro di
reclusione ed C 26.000 di multa il Pallotta.

2. Il ricorrente Mastrodonato deduce vizio motivazionale e violazione di legge
tanto in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico, sia con riferimento alla mancata sussunzione della propria condotta nella partecipazione di
minima importanza al reato pluri soggettivo.
2.1 I! ricorrente Pallotta denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in
relazione alla qualificazione giuridica del fatto reato al di fuori della previsione di
cui alla ipotesi di cui all’art.73 V comma Dpr 309/90, nonché con riferimento alla
misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria risposta ai tempi oggi sollevati dalla
parte ricorrente, il quale si limita ad una rinnovazione delle stesse censure in fatto in precedenza avanzate al giudice del merito.
3.1 Invero i giudici di merito hanno evidenziato come la condotta del Mastrodonato abbia integrato un adeguato contributo alla illecita detenzione, in ragione
delle modalità di accesso all’appartamento in cui era custodito lo stupefacente,
del tempo in cui i correi si erano trattenuti presso l’abitazione, del fatto che il
Pallotta aveva confezionato le dosi che portava con sé, che il Mastrodonato aveva partecipato alle trattative con il soggetto che era stato fatto salire a bordo
della sua autovettura, che il Mastrodonato portava con sé una dose di stupefacente del tutto compatibile, per qualità e principio attivo, con quello rinvenuto
presso l’abitazione del Pallotta, di talchè se ne traeva un rilevante patrimonio indiziario anche a carico del ricorrente nei fatti di droga per cui è processo e, al
contempo, un profilo concorsuale tutt’altro che irrilevante.

2

stupefacente (cocaina ed hashish), nella misura di anni cinque mesi dieci di re-

N.

RG.

3.2 Del tutto infondato è poi il ricorso del Pallotta atteso che il giudice di appello ha fornito adeguata contezza delle ragioni di esclusione della ipotesi di cui al
quinto comma dell’art.73 Dpr 309/90, avendo riconosciuto la natura professionale del commercio di stupefacente sulla base della varietà dello stupefacente, dai
profili ponderali e qualitativi dello stesso, della capacità di reperire clienti e dalla
provvista economica che ricavava dalla cessione. Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice è partito da pena base di poco superiore al minimo edittale, determinando l’aumento per la continuazione in termini frazionali ed adeguati alla

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Rocco ,Marco Blaiotta

1}

pluralità di quantitativi detenuti sulla persona e presso la propria abitazione.

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