Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19632 del 13/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19632 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERA ANTONIO N. IL 06/06/1977
avverso la sentenza n. 6055/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/03/2015

L

Ritenuto :
–che Patera Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecce
in data 19/09/2014 che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della pena di anni due e
mesi otto di reclusione ed euro 10.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del
d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’acquisto in più occasioni e successiva cessione a terzi di
sostanza stupefacente;

in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
– – che il ricorso è inammissibile;
— che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359); infatti il richiamo all’art. 129 cit. è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
–che nella specie, peraltro, la sentenza impugnata non si è limitata ad affermare come
semplicemente insussistenti le condizioni per emettere sentenze di proscioglimento ma ha
dato conto degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione e controllo e dei
sequestri di p.g.;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2015

– -che con un unico motivo lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA