Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19631 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19631 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FAZIO KATIUSCIA nato il 03/11/1973 a BUSTO ARSIZIO

avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputata DI FAZIO Katiuscia propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna della predetta per il reato di cui all’art. 186
co. 2 lett. b) e 2 sexies C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

ragionamento contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale
dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep.
21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017),
Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al
ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta la mancata
considerazione del fatto in termini di speciale tenuità, avuto riguardo alle circostanza
della condotta (posta in essere in tempo notturno) e del manifesto stato di alterazione
da assunzione di sostanze alcoliche. Trattasi di ragionamento del tutto congruo, non
manfiestamente illogico e non contraddittorio rispetto al quale è precluso a questa Corte
di procedere ad una rivalutazione nei termini proposti in ricorso.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

genericità delle doglianze, non avendo la parte svolto alcuna effettiva critica al

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