Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19630 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19630 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIMONE NICHOLAS nato il 05/06/1995 a CATANIA

avverso la sentenza del 11/10/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Maimone Nicholas ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di
anni uno mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa per ipotesi di detenzione
ai fini di spaccio di gr. 960 lordi di sostanza stupefacente di tipo marijuanahashish suddivisa in sei stecche, qualificato il fatto ai sensi dell’art.73 V comma dpr

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
3.1 Nel provvedimento impugnato è stato fatto motivato riferimento agli elementi di accusa e agli argomenti che deponevano a sostegno della prospettazione accusatoria (C.N.R. con la indicazione di tutti i luoghi ove era stato rinvenuto lo stupefacente, verbale di perquisizione e sequestro, rinvenimento di denaro in contanti ed armamentario per la preparazione e confezionamento dello stupefacente) da cui attingere una valutazione di insussistenza di cause di esclusione della responsabilità penale, così come di cause di giustificazione o di non punibilità.
3.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta
dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come
proposta dalle parti, così che il giudice

de quo ha positivamente delibato

l’accordo.
2

u)y.

309/90.

N.

R. G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini
r

Il Presidente
Rocco Maco Blaiotta

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA