Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1963 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1963 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MOTTA FRANCESCO N. IL 29/11/1948
avverso il decreto n. 3118/2010 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 27/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

OSSERVA
1 .-. Motta Francesco (persona offesa) ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza con la quale in data 27-12-11 GIP di Santa Maria Capua
Vetere, all’esito di udienza camerate, ha disposto l’archiviazione del procedimento n.
6475-09 RGNR a carico di Paternuosto Fernando e La Manna Maurizio per i reati di
cui agli artt. 323, 476, 477 e 479 c.p.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prova
decisiva, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti.
2 .-. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro una ordinanza di archiviazione,
per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (Cass., sez. un., sent. n. 24, u.p.
21 aprile 1995). Nessuna violazione del contradditorio (unica violazione deducibile) si
è nel caso di specie verificata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro cinquecento.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di curo cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Co ì deciso in Roma, in data 29-11-12.

R.G. n. 26274-12

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