Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1963 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1963 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 27/12/1981
VERDE SALVATORE N. IL 30/06/1972
DI GESTO COSTANTINO N. IL 29/06/1965
avverso la sentenza n. 9118/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di DI GESTO Costantino, AMBROSINO Giuseppe e VERDE Salvatore deve essere
dichiarato inammissibile, giacché i motivi sono manifestamente infondati e ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc.
pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i
vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha
compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento
sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la
pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano correttamente
utilizzate ed interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione così come risultano
applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Pr

ente

Antonio PRB. IPINO

di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a

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