Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1963 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1963 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FASANO LEONARDO N. IL 03/09/1972
avverso la sentenza n. 2418/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

r

OSSERVA
Fasano Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bari , in data 7-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, nella parte in cui l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt
337 e 582-585 cp , in danno di Todaro Concetta.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché il teste Cassano non ha potuto
riconoscimento effettuato dall’agente Todaro Concetta è inattendibile, in
considerazione dell’enorme numero di persone presenti alla manifestazione e della
concitazione del momento. Inoltre le dichiarazioni dei testi del PM sono state
confusionarie e inesatte mentre quelle dei testi a discarico sono state puntuali e
precise. Andavano poi concesse le attenuanti di cui agli artt 62 n 2 o n 3 cp.
In data 21-11-2013- e dunque lo stesso giorno dell’udienza- è pervenuta memoria
difensiva, intempestiva in quanto depositata oltre la scadenza del termine di cui al
combinato disposto degli artt 610 co 1 e 611 co 1 cpp.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato il riconoscimento fotosegnaletico effettuato dalla persona
offesa, in termini di assoluta attendibilità, e le dichiarazioni del teste Capuano,
mentre le dichiarazioni dei testi della difesa non si pongono in insanabile contrasto
con quelle dei testi di accusa. Il Fasano ha d’altronde concorso a provocare
l’assembramento delle persone e a compiere il fatto —reato. Né è ravvisabile il fatto
ingiusto altrui,onde non sono concedibili le attenuanti di cui agli artt 62 n 2 e 3 cp
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .

riconoscere il Fasano poiché è intervenuto soltanto successivamente e il

v

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .

ammende

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