Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19628 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19628 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOROSIN MARCO nato il 18/12/1985 a ASOLO

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

MOROSIN Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la

decisione del Tribunale di Vicenza con la quale il prevenuto era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed € 3.000,00 di ammenda in relazione alla
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 co. H lett.c)
C.d.S. aggravata dall’avere provocato un sinistro stradale

2.

Con due distinte articolazioni deduce violazione di legge e vizio motivazio-

nale laddove non risultava essere stato dato avviso all’indagato di potersi fare
assistere da un difensore di fiducia al compimento dell’accertamento ai sensi
dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen., nonché in relazione al giudizio di valenza tra
circostanze.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati.
Invero il giudice di appello ha fornito conto, con adeguata e logica motivazione, delle ragioni che hanno condotto al rigetto delle analoghe censure avanzate
in primo grado, evidenziando come dal verbale delle operazioni di accertamenti
urgenti sulla persona risultava essere stato rivolto al Morosin l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Argomento con il quale il ricorrente non si confronta affatto.
Quanto poi al giudizio di valenza tra circostanze il giudice distrettuale ha fornito coerente e logica esplicitazione del ragionamento seguito per formulare una
valutazione di equivalenza, richiamando tanto profili della condotta (il rilevante
superamento della soglia di ebbrezza alcolica), quanto profili di offensività, laddove il sinistro stradale aveva coinvolto un altro autoveicolo con rilevante pericolo per la sicurezza della circolazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

g

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

Ugo Bellini

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

Il Consigliere estensore

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