Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19628 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19628 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ndiaye Cheikh nato in Senegal il 28.3.1980
avverso la sentenza 311/2013 della Corte d’appello di Genova, sezione Ha penale,
del 24.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi , che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena
accessoria,con relativa pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 13/02/2014

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Genova, confermava
la sentenza del Tribunale della stessa città , in data 12.01.2010 , che aveva
condannato Ndiaye Cheilch alla pena di mesi due di reclusione ed E. 200,00 di
multa per i reati di seguito indicati:

a) del reato p. e p. dall’art. 474 c.p. perché deteneva per la vendita 2 paia di occhiali
marca ‘.’D&G”,e 3 paia di occhiali marca “Ray Ba”, recanti il marchio contraffatto;
b) del reato di cui all’art. 648 c.p. perché al fme di procurarsi un profitto acquistava o
comunque riceveva la merce di cui al capo a) recante il marchio contraffatto e quindi
provento del delitto di cui all’art. 473 c.p.;
c) del reato p. e p. dall’art. 337. c.p. perché, per opporsi al fermo per
identificazione e sottrarsi al controllo, usava violenza nei confronti dell’Assistente Di
Maio Giuseppe, divincolandosi con spintoni e gomitate.Fatti accaduti in Genova in
data 8 giugno 2006.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Andrea Guido, difensore dell’

imputato deducendo l’erronea applicazione dell’art.62 n.4 cod.pen. e la
mancanza ed illogicità della motivazione sul punto;l’erronea applicazione
dell’art.36 cod.pen.,non avendo il giudice dell’appello disposto la pubblicazione
della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia ,come prevede il D.L. n.98 del
2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso non ha alcun fondamento.
2.1 La prima censura non coglie nel segno : la Corte di merito,infatti, nel negare la
ricorrenza dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen., si è attenuta al principio di
diritto già evidenziato da questa Corte secondo il quale la circostanza attenuante
del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata
del delitto di ricettazione solo se la valutazione del danno patrimoniale sia
rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza
l’ipotesi attenuata della ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato
tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è
assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2
2.2 II medesimo elemento,infatti, non può infatti essere tenuto due volte in
favorevole considerazione, indipendentemente dalla natura delle due attenuanti,
una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive

del fatto reato e l’altra
2

11

esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato.( SSUU 13330/1989, rv.
182221; Cass. 5895/2003 rv. 223482; Cass. 43046/2007 riv 238508; Cass.
49071/2012 Rv. 253906.)
2.3 H motivo relativo alla nuova disciplina dell’art.36 cod.pen. è formulato in modo
generico e senza evidenziare un concreto e reale interesse all’impugnazione.

modifiche apportate all’art. 36 cod. pen. alla sanzione accessoria della
pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui all’art. 37, comma
diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in 1. n. 111 del 2011) – nel prevedere che
essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica
attraverso il sito del Ministero della Giustizia – attengono alla definizione del
contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicché possono
essere applicate retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.
(n.26900 del 2012 rv 253085) comporta anche che l’eventuale inosservanza della
disposizione non determina una illiceità della pena e che il rivendicarne l’esatta
esecuzione implica che il ricorrente formuli la richiesta in termini precipui e
circostanziati, indicando,soprattutto, il pregiudizio patito dalla esecuzione delle
diverse modalità.
2.5 H ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille / 00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

2.4 Premesso che ,secondo un principio già individuato da questa Corte,le

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