Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19627 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19627 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINIGAGLIA ROBERTO FERRANTE nato il 30/09/1964 a LONIGO

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Sinigaglia Roberto Ferrante ricorre avverso la sentenza in epigrafe che con-

fermava la decisione del Tribunale di Vicenza con la quale il prevenuto era stato
condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.500,00 di ammenda in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 co. II

2.

Con due distinte articolazioni deduce violazione di legge e vizio motivazio-

nale relativamente alla attendibilità dei risultati dell’esame alcoli metrico in ragione delle patologie vascolari e organiche che avrebbero potuto influire sul funzionamento dell’apparecchio etilometrico, nonché alla omessa rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale per l’esame di un teste (dott.Segre), che doveva
era assunto in primo grado; deduceva altresì violazione di legge laddove non risultava essere stato dato avviso all’indagato di potersi fare assistere da un difensore di ufficio al compimento dell’accertamento ai sensi dell’art.114 disp.att.
cod.proc.pen.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati.
Invero il giudice di appello ha fornito conto, con adeguata e logica motivazione, delle ragioni che hanno condotto al rigetto delle analoghe censure avanzate
in primo grado, evidenziando come in nessun modo era stata posta in discussione la regolarità dei risultati alcolimetrici e della funzionalità del relativo apparecchio laddove, anche attraverso l’esame e la relazione tecnica del dott.Segre, era
stato possibile affermare che i farmaci assunti dal conducente non erano in grado
di deviare sensibilmente i risultati dell’accertamento alcolimetrico, ma che al
massimo avrebbero potuto incidere sui tempi di assorbimento dell’alcol e che,
tenuto conto del rilevante scostamento rispetto ai valori soglia, nessun rilievo
tale profilo poteva rivestire ai fini della esclusione della ipotesi contravvenzionale. Sotto il profilo processuale escludeva la legittimazione del ricorrente alla escussione, in sede di integrazione probatoria, del teste Segre, laddove questi era
chiamato esclusivamente ad esprimere un parere tecnico pur non essendo stato
indicato come consulente di parte; rilevava poi, con argomentazione logica, che
il suo apporto nulla avrebbe aggiunto al quadro probatorio emerso a seguito di
quanto sopra rappresentato in relazione alla natura delle patologie (cardiovascolari e otite) del ricorrente e della incidenza dei farmaci sui risultati dell’apparato
alcoli metrico.
2

lett.c) C.d.S.

N.

RG.

3.1 Analogamente in modo logico assumeva la infondatezza della censura relativa all’incidenza del freddo notturno sulla funzionalità dell’apparecchio essendosi
trattato di accertamento eseguito all’inizio di Agosto.
3.2 Quanto poi al vizio processuale rilevato (mancato avviso ex art.114 disp.
att. cod.proc.pen.) dalla stessa giurisprudenza del S.C. indicata dal ricorrente
emerge la tardività della doglianza che andava proposta entro la deliberazione
della sentenza di primo grado e non, per la prima volta, dinanzi al giudice di ap-

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

pello o di legittimità (sez.U, 29.1.2015, PG in proc.Bianchi, RV. 263023).

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