Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19627 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19627 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Brescia nel procedimento penale a carico di
Imperatori Messia, nata a Brescia il 03.05.1966

Data Udienza: 13/02/2014

avverso la sentenza n.2687 del Tribunale di Brescia, I sezione penale, del 19.10,2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi , che
ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO

il

1. Con sentenza del 19.10.2012, il Tribunale di Brescia dichiarò non doversi procedere nei
confronti di Imperatori Alessia in ordine al reato di appropriazione indebita per remissione
di querela, remissione desunta dalla mancata comparizione all’udienza della persona offesa.
1.1 Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

offesa non può valere come remissione di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.11

ricorso

è

fondato.

2.1 Vale la pena richiamare la sentenza n. 24526 del 2009 rv 244251 , che in un caso
affatto simile, adeguandosi al principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
decisione n. 46088 del 2008 , ha già ritenuto che :”….in

materia di rimessione

extraprocessuale tacita della querela, i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono
risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco che non lasci adito a
interpretazione diversa”. (Cass. sez. 2 sent. n. 45632 del 8.10.2003 dep. 25.11.2003 rv
227686. Nella fattispecie la Corte ha negato che tale carattere univoco possa desumersi dalla
ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento). Tale orientamento non è stato
modificato in conseguenza dell’entrata in vigore delle norme sul giudizio innanzi al giudice di
pace. Infatti questa Corte ha affermato l’eccezionalità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 274
del 2000, art. 28: “Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del
querelante all’udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria non produce l’effetto della rimessione tacita della querela, a norma del D.Lgs. 28
agosto 2000, n. 274, art. 28, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica
esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21, D.Lgs. cit., nel caso
di pluralità di persone offese”. (Cass. sez. 5 sent. n. 2667 del 16.12.2003 dep. 27.1.2004 rv
227468). Si deve quindi escludere che sia ipotizzabile un’applicazione analogica di tale
disposizione,proprio per il suo carattere eccezionale. Si deve infine ricordare che la rimessione
di querela estingue il reato solo ove accettata e nella specie neppure risulta tale accettazione
da parte degli imputati….”
2.2 Riportandosi ai principi su enunciati, la sentenza qui impugnata deve pertanto essere
annullata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4.

2

di Brescia deducendo violazione di legge perché la mancata comparizione della persona

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia. alla Corte d’appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso i Foma il 13 febbraio 2013
sore

Il Presidente

Il Consiglie

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