Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19626 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19626 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANZI ANDREA nato il 04/06/1994 a PORDENONE

avverso la sentenza del 17/10/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CANZI Andrea ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale
gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi
uno di reclusione in relazione al reato di lesioni stradali di cui all’art.590 bis
commi I e VIII cod.pen..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

querela, laddove l’art.590 bis cod.pen. costituirebbe ipotesi aggravata del reato
di cui all’art.590 cod.pen. di talchè risulterebbe carente la condizione di procedibilità della querela.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
3.1 Nel provvedimento impugnato è stato fatto motivato riferimento agli elementi di accusa e agli argomenti che deponevano a sostegno della prospettazione accusatoria e dall’altra parte ha evidenziato l’assenza di ipotesi di improcedibilità dell’azione penale, integrando la ipotesi di cui all’art.590 bis cod.pen. figura autonoma di reato (sez.IV, 1.3.2017, Venni, Rv.270918).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

2

alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di

N.

R. G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di treemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

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