Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19626 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19626 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Hossain Janangir, nato a Chandpur (Bangladesh) il 19.10.1978
avverso la sentenza n.311/2013 della Corte d’appello di Messina, sezione penale,
del 15.3.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 13/02/2014

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Messina ,il 15
marzo 2013 confermava la sentenza del Tribunale di Patti ,sezione distaccata di
Sant’Agata Militello, in data 3.3.2009 , che aveva condannato Hossain Janangir
alla pena di mesi cinque di reclusione ed €. 300,00 di multa per i reati di seguito
indicati
a)del delitto p. e p. dall’art. 474 c.p. perché deteneva per la vendita circa n. 60 carica
batteria per telefono cellulare privi di marchio CE, ovvero con marchio contraffatto.

Accertato in S. Agata Militello il 23 aprile 2006;
b)Del delitto p. e p. dall’art. 648c..p. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto riceveva da persona rimasta ignota circa n. 60 carica batteria per
telefono cellulare privi di marchio CE, ovvero con marchio contraffatto, prodotto del reato
p. e p. dall’art. 473 c. p.-Accertato in S. Agata Militello il 23 aprile 2006.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato ,chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
1)

La nullità della sentenza posto che l’imputato ignorava la lingua italiana e

non si è mai provveduto a quanto prescrive in questi casi la legge;
2)

L’assoluzione nel merito da entrambe le contestazioni, posto, che, quanto al

474 C.P., si era in presenza di un falso grossolano e quindi non penalmente
rilevante, mentre, relativamente al 648 C.P., mancava in capo all’imputato
l’elemento soggettivo del reato, dato che lo stesso non aveva la consapevolezza
della provenienza illecita della merce;
3)

Il vizio di motivazione carente in punto di determinazione della pena, non

essendo chiaro l’iter logico seguito dal giudice nella determinazione della pena;
4)

Il vizio di motivazione perché non sono stati valutati adeguatamente tutti gli

elementi probatori emersi dal dibattimento ed iir=Wr essendo la motivazione
meramente apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La Corte d’appello ,infatti, ha esaminato tutti i motivi difensivi ,che sono i
medesimi qui riproposti, e li ha rigettati con una motivazione coerente e priva di
vizi evidenti.
2.2 In ordine alla prima doglianza la Corte ha rilevato che dal verbale di
sequestro emergeva che l’imputato era in grado di comprendere l’attività in corso

2

nei suoi confronti ,tanto più ch’egli era stato affiancato da un connazionale che
fungeva da interprete. Ha,poi, escluso che ricorra l’ipotesi del falso grossolano
posto che gli stessi operanti avevano dovuto procedere ad accertamenti tecnici
per acclarare la falsità del marchio CE ,cosa che esclude la buona fede e, per
quanto riguarda la pena, ch’essa è stata commisurata dal primo giudice in
proporzione alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato,essendo stata
2.3 Va,comunque, rilevato che i motivi di ricorso non costituiscono una critica
puntuale e specifica alle argomentazioni dei giudici del merito ma si limitano ad
una riproposizione pedissequa delle censure già proposte con l’appello : a tal
proposito , la giurisprudenza datata e consolidata di questa Corte vuole che è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi
dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma
soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale
avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sentenza n.11933 del 2005 Rv. 231708 ;
n.12 del 29/10/1996 Ud. (dep. 08/01/1997 ) Rv. 206507 ; n.20377 del
11/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243838.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così decis
Il Consigl

o a il 13 febbraio 2014
re ‘

Il Presidente

riconosciuta l’attenuante speciale della ricettazione e le generiche.

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