Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19625 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19625 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASOLI GIOVANNI MARIA nato il 09/11/1964 a OZIERI
avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Basoli Giovanni Maria in relazione al reato di detenzione al fine di
spaccio di sostanza stupefacente.
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla mancata sussunzione della fattispecie in quella di cui all’art. 73, 5 comma DPR n.
309/1990.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha infatti escluso la
sussistenza della fattispecie di lieve entità sulla base del “cospicuo quantitativo di
droga rinvenuto (pari a 223,5 dosi medie singole), le modalità di occultamento, la
presenza di residui del confezionamento di dosi di spaccio, nonché di sostanza da
taglio…” Si tratta di considerazioni in linea con la giurisprudenza di questa Corte,
ampiamente giustificative della decisione di escludere che si tratti di un fatto
caratterizzato da ridotta offensività, che le, invero, aspecifiche censure del ricorrente
non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
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