Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19625 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19625 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Alonzi Cosimo, nato a Isola del Liri il 10.09.1964
avverso la sentenza n.72/09 del Tribunale di Cassino ,sezione distaccata di Sora, del

Data Udienza: 13/02/2014

11.07.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi , che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO

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1.Con la sentenza indicata in epigrafe,i1 Tribunale di Cassino dichiarava Alonzi Cosimo
responsabile del reato di cui all’art.712, per aver acquistato un cellulare Nokia 80 ,provento
di furto e lo condannava, concesse le attenuanti generiche alla pena di C 100,00 di multa,
con il beneficio della pena sospesa.
1.1 Avverso tale sentenza ricorre l’avvocato Lucio Marziale, difensore di Alonzi, chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo il vizio di motivazione risultante dagli atti del
circa la propria buona fede.riel procedere all’acquisto del cellulare nel negozio di telefonia
da uno dei clienti ivi presente; lamenta inoltre che il beneficio della pena sospesa
si risolve in un pregiudizio dell’imputato che ha interesse a pagare la pena pecuniaria
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2.1 La motivazione del Tribunale ha correttamente riportato la tesi difensiva dell’imputato e
,con una motivazione che non merita censure, ha chiarito che ,pur in difetto dell’elemento
soggettivo della ricettazione, residuava una aspetto di colpevole imprudenza nella condotta
dell’imputato che aveva proceduto all’acquisto da uno sconosciuto, non più rintracciato e
che pertanto i fatti andavano ricondotti alla fattispecie di cui all’art.712 cod.pen. .
2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: è noto,infatti, che questa Corte ha
da tempo affermato il principio che l’interesse ad impugnare, in caso di concessione della
sospensione condizionale della pena, si configura tutte le volte in cui il beneficio sia idoneo a
produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell’impugnante, e la sua
eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il
pregiudizio lamentato,pertanto,

può considerarsi rilevante se attiene ad interessi

giuridicamente apprezzabili e correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale,
consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla
reintegrazione sociale del condannato, e non attenga a valutazioni meramente soggettive di
opportunità e di ordine pratico (SS.UU. n.6563 del 1994 rv 197535). Pertanto deve
considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna alla
pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l’imputato chiede revocarsi il
beneficio allo scopo di preservalo per eventuali future condanne,perché l’interesse indicato
dal ricorrente a sostegno del ricorso non può considerarsi meritevole di tutela (n. 39406 del
2013 rv 256698).
2

procedimento non avendo il Giudice correttamente valutato le dichiarazioni dell’imputato

3. Il ricorso per le considerazioni che precedono deve essere dichiarato inammissibile: ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – à pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2014
Il Consiglire 4teisore

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Il Presidente

luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili

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