Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19624 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19624 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DETTO GIUSEPPE nato il 29/05/1981 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 07/11/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici. I giudici di merito hanno considerato che il Detto, all’esito di perquisizione
eseguita all’interno della autovettura sulla quale viaggiava, era risultato in possesso di poco
meno di gr. 50 di cocaina dalla quale erano ricavabili 235 dosi medie singole; che la finalità di
spaccio era desumibile, oltre che dal considerevole superamento dei limiti quantitativi
consentiti, dalla assenza di elementi probatori che spiegassero le ragioni della detenzione di un
quantitativo eccedente i bisogni di un breve arco temporale; dalla mancanza di dimostrazione
dello stato di tossicodipendenza; dalla peculiarità del tragitto dell’imputato, che, dopo aver
acquistato lo stupefacente in un comune diverso da quello di residenza, non stava rientrando a
casa (come logicamente avrebbe dovuto fare se avesse acquistato la droga solo per sé) ma si
stava recando in una località di villeggiatura sul mare, al presumibile fine di consegnarla a terzi
o rivenderla. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, oggetto di due univoche pronunce di
condanna, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità. La Corte di
cassazione ha infatti il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione
della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice
non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso
argomentativo (S.U, n.6402 del 30/4/1997, Dessinnone, Rv.207945).
La Corte d’appello ha inoltre espressamente respinto il motivo proposto in ordine alla
dosimetria della pena e alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione
rendendo congrua motivazione, relativa al negativo apprezzamento del fatto e alla
proporzionalità della sanzione, applicata sulla base di un minimo edittale più favorevole in
quanto corrispondente ai parametri della L. n.49/2006, nonostante che, alla data del
commesso reato (30 agosto 2016) fosse già intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale
n.32/2014 comportante la reviviscenza della precedente cornice edittale (in base alla quale il
minimo della pena, per illecita detenzione di cocaina, è di anni otto anziché di anni sei).
Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

PQM

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro

Roma 21 marzo 2018

3.000,00.

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