Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19623 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19623 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZOTO SAMI nato il 24/10/1989 a DURAZZO( ALBANIA)

avverso la sentenza del 14/11/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato ZOTO Sami propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale al predetto è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/90 (avente ad oggetto un chilo circa

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
3. Nel caso di specie, trattasi di pena concordata in appello in relazione ad una
pronuncia di condanna richiamata in sentenza in cui si dava atto dell’intervenuto arresto
in flagranza dell’imputato.
4.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello
/

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta

di eroina con principio attivo del 42,9 % per un totla edi n. 17.956 d.m.).

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