Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19622 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19622 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DE TOMMASO EGIDIO nato il 03/11/1977 a MORMANNO
DE FILPO GIACOMO nato il 28/04/1986 a PRAIA A MARE

avverso la sentenza del 28/11/2017 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA
1. Gli imputati DE TOMMASO Egidio e DE FILPO Giacomo propongono ricorsi
contro la sentenza in epigrafe, con la quale ai predetti è stata applicata la pena di anni
tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73
co. 1 e 4 d.P.R. 309/90 (marijuana e cocaina).
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

ex plurimis Cass. S.U. n.

10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
Inoltre, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio
giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e
quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile
di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente
manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel
procedimento e pertanto né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo
in discussione (cfr. sez. 1 n. 48900 del 15/10/2015, Rv. 265429; sez. 4 n. 38070
dell’11/07/2012, Rv. 254371).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

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