Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19621 del 27/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19621 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMETTI ELIO N. IL 26/02/1941
avverso la sentenza n. 9236/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;
Data Udienza: 27/02/2015
Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 03/06/2014, ha confermato la sentenza
del 26/01/2011 del Tribunale di Piacenza di condanna di Cometti Elio per le contravvenzioni di
cui agli artt. 90, comma 5, in relazione all’art. 157, comma 1 lett. a) del d. Igs. n. 81 del 2008
e 90, comma 9, lett.a) in relazione all’art. 157, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008;
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancata conoscenza delle
contestazioni a lui rivolte in quanto notificategli a mezzo di lettera raccomandata inviata presso
la sua residenza anagrafica e la sede sociale ma non ritirata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 606, comma
3, c.p.p., e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2015
Il Con liere t nsore
Gastdde A i reazza
– – che tale doglianza non risulta però essere stata sollevata con l’atto di appello;