Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19620 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19620 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURDACA GIOVANNI nato il 01/04/1952 a SAN LUCA
avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;
Data Udienza: 21/03/2018
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OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Murdaca Giovanni in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso l’imputata lamentando violazione di legge e vizio motivazionale quanto
alla ritenuta responsabilità ed alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero le proposte censure sono afferenti
ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la
lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare
e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori. Quanto alla
lamentata mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., questa Corte ha avuto modo di
precisare (Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 2017, Rv. 269913) come in tema di
esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione
dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta – come invece
avvenuto nel caso di specie- per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di
cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore
alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava,
in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla
relativa causa di esclusione della punibilità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
iampi
dott. Francesco
Il Presidente
dott. Roco Blaiotta
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